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27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego

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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità   Data : 12/07/2016
L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità
Con la circ. 11.7.2016 n. 128, l'INPS ha illustrato alcune delle principali novità in materia di tutela della genitorialità introdotte dal DLgs. 80/2015, con il quale sono state apportate per volontà del Jobs Act significative modifiche al DLgs. 150/2001 (c.d Testo Unico della maternità).
Nello specifico, l'Istituto previdenziale prende in esame le nuove misure che prevedono l'indennità di paternità anche in favore dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi), nonché la possibilità per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti.
Con riferimento alla prima novità, in virtù delle modifiche agli artt. 28 e 66 del DLgs. 151/2001 da parte del citato DLgs. 80/2015 (artt. 5 e 15), l'indennità di paternità spetta al padre (lavoratore autonomo) qualora la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) sia morta o si trovi in condizione di grave infermità, oppure la stessa abbia abbandonato il figlio o, infine, nel caso in cui quest'ultimo sia in affidamento esclusivo al padre. In termini generali, l'indennità di paternità in argomento viene determinata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Per quanto concerne invece le modalità di presentazione della domanda, nella circolare n. 128/2016 si chiarisce che, in attesa del rilascio di un'apposita procedura on line, il lavoratore può compilare il modulo SR01 e inviarlo a mezzo PEC o raccomandata A/R, oppure consegnarlo direttamente allo sportello della locale sede INPS.
Fonte: Circolare INPS 11.7.2016 n. 128 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Domanda di indennità di paternità per lavoratori autonomi anche via PEC" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego