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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità   Data : 12/07/2016
L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità
Con la circ. 11.7.2016 n. 128, l'INPS ha illustrato alcune delle principali novità in materia di tutela della genitorialità introdotte dal DLgs. 80/2015, con il quale sono state apportate per volontà del Jobs Act significative modifiche al DLgs. 150/2001 (c.d Testo Unico della maternità).
Nello specifico, l'Istituto previdenziale prende in esame le nuove misure che prevedono l'indennità di paternità anche in favore dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi), nonché la possibilità per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti.
Con riferimento alla prima novità, in virtù delle modifiche agli artt. 28 e 66 del DLgs. 151/2001 da parte del citato DLgs. 80/2015 (artt. 5 e 15), l'indennità di paternità spetta al padre (lavoratore autonomo) qualora la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) sia morta o si trovi in condizione di grave infermità, oppure la stessa abbia abbandonato il figlio o, infine, nel caso in cui quest'ultimo sia in affidamento esclusivo al padre. In termini generali, l'indennità di paternità in argomento viene determinata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Per quanto concerne invece le modalità di presentazione della domanda, nella circolare n. 128/2016 si chiarisce che, in attesa del rilascio di un'apposita procedura on line, il lavoratore può compilare il modulo SR01 e inviarlo a mezzo PEC o raccomandata A/R, oppure consegnarlo direttamente allo sportello della locale sede INPS.
Fonte: Circolare INPS 11.7.2016 n. 128 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Domanda di indennità di paternità per lavoratori autonomi anche via PEC" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego