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Data Titolo Sezione Autore
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego

Records 451 to 460 of 2397
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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità   Data : 12/07/2016
L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità
Con la circ. 11.7.2016 n. 128, l'INPS ha illustrato alcune delle principali novità in materia di tutela della genitorialità introdotte dal DLgs. 80/2015, con il quale sono state apportate per volontà del Jobs Act significative modifiche al DLgs. 150/2001 (c.d Testo Unico della maternità).
Nello specifico, l'Istituto previdenziale prende in esame le nuove misure che prevedono l'indennità di paternità anche in favore dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi), nonché la possibilità per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti.
Con riferimento alla prima novità, in virtù delle modifiche agli artt. 28 e 66 del DLgs. 151/2001 da parte del citato DLgs. 80/2015 (artt. 5 e 15), l'indennità di paternità spetta al padre (lavoratore autonomo) qualora la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) sia morta o si trovi in condizione di grave infermità, oppure la stessa abbia abbandonato il figlio o, infine, nel caso in cui quest'ultimo sia in affidamento esclusivo al padre. In termini generali, l'indennità di paternità in argomento viene determinata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Per quanto concerne invece le modalità di presentazione della domanda, nella circolare n. 128/2016 si chiarisce che, in attesa del rilascio di un'apposita procedura on line, il lavoratore può compilare il modulo SR01 e inviarlo a mezzo PEC o raccomandata A/R, oppure consegnarlo direttamente allo sportello della locale sede INPS.
Fonte: Circolare INPS 11.7.2016 n. 128 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Domanda di indennità di paternità per lavoratori autonomi anche via PEC" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego