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30/09/2015 Autoveicoli – Il certificato di proprietà solo on-line S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego

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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità   Data : 12/07/2016
L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità
Con la circ. 11.7.2016 n. 128, l'INPS ha illustrato alcune delle principali novità in materia di tutela della genitorialità introdotte dal DLgs. 80/2015, con il quale sono state apportate per volontà del Jobs Act significative modifiche al DLgs. 150/2001 (c.d Testo Unico della maternità).
Nello specifico, l'Istituto previdenziale prende in esame le nuove misure che prevedono l'indennità di paternità anche in favore dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi), nonché la possibilità per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti.
Con riferimento alla prima novità, in virtù delle modifiche agli artt. 28 e 66 del DLgs. 151/2001 da parte del citato DLgs. 80/2015 (artt. 5 e 15), l'indennità di paternità spetta al padre (lavoratore autonomo) qualora la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) sia morta o si trovi in condizione di grave infermità, oppure la stessa abbia abbandonato il figlio o, infine, nel caso in cui quest'ultimo sia in affidamento esclusivo al padre. In termini generali, l'indennità di paternità in argomento viene determinata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Per quanto concerne invece le modalità di presentazione della domanda, nella circolare n. 128/2016 si chiarisce che, in attesa del rilascio di un'apposita procedura on line, il lavoratore può compilare il modulo SR01 e inviarlo a mezzo PEC o raccomandata A/R, oppure consegnarlo direttamente allo sportello della locale sede INPS.
Fonte: Circolare INPS 11.7.2016 n. 128 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Domanda di indennità di paternità per lavoratori autonomi anche via PEC" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego