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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego

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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità   Data : 12/07/2016
L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità
Con la circ. 11.7.2016 n. 128, l'INPS ha illustrato alcune delle principali novità in materia di tutela della genitorialità introdotte dal DLgs. 80/2015, con il quale sono state apportate per volontà del Jobs Act significative modifiche al DLgs. 150/2001 (c.d Testo Unico della maternità).
Nello specifico, l'Istituto previdenziale prende in esame le nuove misure che prevedono l'indennità di paternità anche in favore dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi), nonché la possibilità per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti.
Con riferimento alla prima novità, in virtù delle modifiche agli artt. 28 e 66 del DLgs. 151/2001 da parte del citato DLgs. 80/2015 (artt. 5 e 15), l'indennità di paternità spetta al padre (lavoratore autonomo) qualora la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) sia morta o si trovi in condizione di grave infermità, oppure la stessa abbia abbandonato il figlio o, infine, nel caso in cui quest'ultimo sia in affidamento esclusivo al padre. In termini generali, l'indennità di paternità in argomento viene determinata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Per quanto concerne invece le modalità di presentazione della domanda, nella circolare n. 128/2016 si chiarisce che, in attesa del rilascio di un'apposita procedura on line, il lavoratore può compilare il modulo SR01 e inviarlo a mezzo PEC o raccomandata A/R, oppure consegnarlo direttamente allo sportello della locale sede INPS.
Fonte: Circolare INPS 11.7.2016 n. 128 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2016 - "Domanda di indennità di paternità per lavoratori autonomi anche via PEC" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego