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Data Titolo Sezione Autore
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.   Data : 13/07/2016
Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.
In attuazione dell'art. 1 co. 129 della L. 208/2015, il DM 27.6.2016 ha stabilito le modalità di compensazione delle cartelle esattoriali notificate a imprese e professionisti con crediti da loro vantati nei confronti della P.A.
Analogamente agli anni precedenti, nel 2016, i crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:
- relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 31.12.2015;
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione;
- se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.
La compensazione avviene a richiesta del creditore, presentando all'Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore. A sua volta, l'Agente verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.
Fonte: DM 27.6.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2016 - "Compensabili le cartelle dei creditori della P.A. notificate al 31 dicembre 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego