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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.   Data : 13/07/2016
Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.
In attuazione dell'art. 1 co. 129 della L. 208/2015, il DM 27.6.2016 ha stabilito le modalità di compensazione delle cartelle esattoriali notificate a imprese e professionisti con crediti da loro vantati nei confronti della P.A.
Analogamente agli anni precedenti, nel 2016, i crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:
- relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 31.12.2015;
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione;
- se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.
La compensazione avviene a richiesta del creditore, presentando all'Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore. A sua volta, l'Agente verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.
Fonte: DM 27.6.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2016 - "Compensabili le cartelle dei creditori della P.A. notificate al 31 dicembre 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego