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Data Titolo Sezione Autore
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego

Records 451 to 460 of 2397
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Titolo: Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.   Data : 13/07/2016
Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.
In attuazione dell'art. 1 co. 129 della L. 208/2015, il DM 27.6.2016 ha stabilito le modalità di compensazione delle cartelle esattoriali notificate a imprese e professionisti con crediti da loro vantati nei confronti della P.A.
Analogamente agli anni precedenti, nel 2016, i crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:
- relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 31.12.2015;
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione;
- se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.
La compensazione avviene a richiesta del creditore, presentando all'Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore. A sua volta, l'Agente verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.
Fonte: DM 27.6.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2016 - "Compensabili le cartelle dei creditori della P.A. notificate al 31 dicembre 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego