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08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.   Data : 13/07/2016
Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A.
In attuazione dell'art. 1 co. 129 della L. 208/2015, il DM 27.6.2016 ha stabilito le modalità di compensazione delle cartelle esattoriali notificate a imprese e professionisti con crediti da loro vantati nei confronti della P.A.
Analogamente agli anni precedenti, nel 2016, i crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:
- relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 31.12.2015;
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione;
- se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.
La compensazione avviene a richiesta del creditore, presentando all'Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore. A sua volta, l'Agente verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.
Fonte: DM 27.6.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2016 - "Compensabili le cartelle dei creditori della P.A. notificate al 31 dicembre 2015" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego