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21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
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Titolo: Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti   Data : 15/07/2016
Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti
L'art. 3 co. 5 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) e le relative disposizioni attuative, contenute nel DPR 137/2012, obbligano i professionisti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti gli estremi della stessa al cliente.
Per quanto detto, anche i sindaci iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al momento dell'assunzione dell'incarico, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione di tale disposizione costituisce, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 137/2012, illecito disciplinare.
Data la rilevanza che assume la tutela assicurativa in relazione al rischio proprio dell'attività di sindaco-revisore, l'Autore evidenzia le principali criticità delle coperture assicurative, soffermandosi, in particolare, sulle clausole attinenti al periodo di validità del contratto e al massimale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Polizze RC di sindaci-revisori con massimale plurimo" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego