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15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
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01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti   Data : 15/07/2016
Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti
L'art. 3 co. 5 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) e le relative disposizioni attuative, contenute nel DPR 137/2012, obbligano i professionisti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti gli estremi della stessa al cliente.
Per quanto detto, anche i sindaci iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al momento dell'assunzione dell'incarico, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione di tale disposizione costituisce, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 137/2012, illecito disciplinare.
Data la rilevanza che assume la tutela assicurativa in relazione al rischio proprio dell'attività di sindaco-revisore, l'Autore evidenzia le principali criticità delle coperture assicurative, soffermandosi, in particolare, sulle clausole attinenti al periodo di validità del contratto e al massimale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Polizze RC di sindaci-revisori con massimale plurimo" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego