Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
27/07/2016 ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti   Data : 15/07/2016
Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti
L'art. 3 co. 5 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) e le relative disposizioni attuative, contenute nel DPR 137/2012, obbligano i professionisti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti gli estremi della stessa al cliente.
Per quanto detto, anche i sindaci iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al momento dell'assunzione dell'incarico, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione di tale disposizione costituisce, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 137/2012, illecito disciplinare.
Data la rilevanza che assume la tutela assicurativa in relazione al rischio proprio dell'attività di sindaco-revisore, l'Autore evidenzia le principali criticità delle coperture assicurative, soffermandosi, in particolare, sulle clausole attinenti al periodo di validità del contratto e al massimale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Polizze RC di sindaci-revisori con massimale plurimo" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego