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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
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27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti   Data : 15/07/2016
Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti
L'art. 3 co. 5 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) e le relative disposizioni attuative, contenute nel DPR 137/2012, obbligano i professionisti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti gli estremi della stessa al cliente.
Per quanto detto, anche i sindaci iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al momento dell'assunzione dell'incarico, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione di tale disposizione costituisce, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 137/2012, illecito disciplinare.
Data la rilevanza che assume la tutela assicurativa in relazione al rischio proprio dell'attività di sindaco-revisore, l'Autore evidenzia le principali criticità delle coperture assicurative, soffermandosi, in particolare, sulle clausole attinenti al periodo di validità del contratto e al massimale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Polizze RC di sindaci-revisori con massimale plurimo" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego