Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

Records 51 to 60 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti   Data : 15/07/2016
Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti
L'art. 3 co. 5 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) e le relative disposizioni attuative, contenute nel DPR 137/2012, obbligano i professionisti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti gli estremi della stessa al cliente.
Per quanto detto, anche i sindaci iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al momento dell'assunzione dell'incarico, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione di tale disposizione costituisce, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 137/2012, illecito disciplinare.
Data la rilevanza che assume la tutela assicurativa in relazione al rischio proprio dell'attività di sindaco-revisore, l'Autore evidenzia le principali criticità delle coperture assicurative, soffermandosi, in particolare, sulle clausole attinenti al periodo di validità del contratto e al massimale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Polizze RC di sindaci-revisori con massimale plurimo" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego