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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Il canone RAI in nuove FAQ   Data : 15/07/2016
Il canone RAI in nuove FAQ
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove faq "Addebito del canone nelle fatture elettriche", nelle quali ha, tra l'altro, comunicato che è in corso di emanazione il provvedimento direttoriale recante le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto.
L'Agenzia ha chiarito che qualora marito e moglie dispongano di più abitazioni e ciascuno sia titolare di un'utenza elettrica per uso domestico residente, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare.
Nel caso di un erede (intestatario di un'utenza) di un deceduto senza conviventi al quale sia ancora intestata un'utenza elettrica, è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare quello dell'erede stesso.
Nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura; nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24. Qualora, invece, si sia attivata una nuova utenza elettrica ma non si possiedano TV, occorre compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione.
Se l'utente cambia impresa elettrica (switch), non occorre alcuna comunicazione; le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
La dichiarazione presentata tra l'1.1.2016 e il 24.3.2016, senza utilizzare il modello previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016, può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. In mancanza, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 13.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Per il canone RAI il cambio del fornitore elettrico non va comunicato" – Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego