Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il canone RAI in nuove FAQ   Data : 15/07/2016
Il canone RAI in nuove FAQ
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove faq "Addebito del canone nelle fatture elettriche", nelle quali ha, tra l'altro, comunicato che è in corso di emanazione il provvedimento direttoriale recante le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto.
L'Agenzia ha chiarito che qualora marito e moglie dispongano di più abitazioni e ciascuno sia titolare di un'utenza elettrica per uso domestico residente, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare.
Nel caso di un erede (intestatario di un'utenza) di un deceduto senza conviventi al quale sia ancora intestata un'utenza elettrica, è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare quello dell'erede stesso.
Nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura; nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24. Qualora, invece, si sia attivata una nuova utenza elettrica ma non si possiedano TV, occorre compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione.
Se l'utente cambia impresa elettrica (switch), non occorre alcuna comunicazione; le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
La dichiarazione presentata tra l'1.1.2016 e il 24.3.2016, senza utilizzare il modello previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016, può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. In mancanza, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 13.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Per il canone RAI il cambio del fornitore elettrico non va comunicato" – Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego