Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria   Data : 15/07/2016
Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria
Il DM 29.4.2016, modificando l'art. 1 del DM 22.3.2007, ha esteso la possibilità di avvalersi dei rimborsi IVA in via prioritaria anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, secondo il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Prima della modifica descritta, l'accesso ai rimborsi IVA prioritari, per quanto riguarda il settore edile, era riconosciuto ai soli soggetti subappaltatori per i servizi resi in reverse charge in forza della lettera a) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni poste dal DM 22.3.2007 per ottenere la priorità nel rimborso. Quindi:
- il richiedente deve svolgere l'attività da almeno 3 anni;
- l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso dev'essere di importo almeno pari a 3.000 euro (per i rimborsi trimestrali) e pari almeno al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
L'estensione del beneficio dei rimborsi IVA prioritari di cui al DM 29.4.2016 è riconosciuta a partire dalla richiesta di rimborso relativa al secondo trimestre 2016, mediante impiego del modello TR. Il termine per presentare l'istanza è l'1.8.2016 (il 31.7.2016 è un giorno festivo), al quale dovrebbe sommarsi il rinvio dei termini previsto per gli adempimenti fiscali che scadono dall'1.8 al 20.8, con la conseguenza che il termine ultimo sarebbe il giorno 22.8.2016 (il 20.8.2016 cade di sabato).
Fonte: DM 29.4.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Rimborsi IVA prioritari “ampi” per il settore dell’edilizia" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego