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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego

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Titolo: Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria   Data : 15/07/2016
Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria
Il DM 29.4.2016, modificando l'art. 1 del DM 22.3.2007, ha esteso la possibilità di avvalersi dei rimborsi IVA in via prioritaria anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, secondo il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Prima della modifica descritta, l'accesso ai rimborsi IVA prioritari, per quanto riguarda il settore edile, era riconosciuto ai soli soggetti subappaltatori per i servizi resi in reverse charge in forza della lettera a) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni poste dal DM 22.3.2007 per ottenere la priorità nel rimborso. Quindi:
- il richiedente deve svolgere l'attività da almeno 3 anni;
- l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso dev'essere di importo almeno pari a 3.000 euro (per i rimborsi trimestrali) e pari almeno al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
L'estensione del beneficio dei rimborsi IVA prioritari di cui al DM 29.4.2016 è riconosciuta a partire dalla richiesta di rimborso relativa al secondo trimestre 2016, mediante impiego del modello TR. Il termine per presentare l'istanza è l'1.8.2016 (il 31.7.2016 è un giorno festivo), al quale dovrebbe sommarsi il rinvio dei termini previsto per gli adempimenti fiscali che scadono dall'1.8 al 20.8, con la conseguenza che il termine ultimo sarebbe il giorno 22.8.2016 (il 20.8.2016 cade di sabato).
Fonte: DM 29.4.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Rimborsi IVA prioritari “ampi” per il settore dell’edilizia" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego