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01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

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Titolo: Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria   Data : 15/07/2016
Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria
Il DM 29.4.2016, modificando l'art. 1 del DM 22.3.2007, ha esteso la possibilità di avvalersi dei rimborsi IVA in via prioritaria anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, secondo il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Prima della modifica descritta, l'accesso ai rimborsi IVA prioritari, per quanto riguarda il settore edile, era riconosciuto ai soli soggetti subappaltatori per i servizi resi in reverse charge in forza della lettera a) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni poste dal DM 22.3.2007 per ottenere la priorità nel rimborso. Quindi:
- il richiedente deve svolgere l'attività da almeno 3 anni;
- l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso dev'essere di importo almeno pari a 3.000 euro (per i rimborsi trimestrali) e pari almeno al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
L'estensione del beneficio dei rimborsi IVA prioritari di cui al DM 29.4.2016 è riconosciuta a partire dalla richiesta di rimborso relativa al secondo trimestre 2016, mediante impiego del modello TR. Il termine per presentare l'istanza è l'1.8.2016 (il 31.7.2016 è un giorno festivo), al quale dovrebbe sommarsi il rinvio dei termini previsto per gli adempimenti fiscali che scadono dall'1.8 al 20.8, con la conseguenza che il termine ultimo sarebbe il giorno 22.8.2016 (il 20.8.2016 cade di sabato).
Fonte: DM 29.4.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Rimborsi IVA prioritari “ampi” per il settore dell’edilizia" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego