Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego

Records 811 to 820 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria   Data : 15/07/2016
Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria
Il DM 29.4.2016, modificando l'art. 1 del DM 22.3.2007, ha esteso la possibilità di avvalersi dei rimborsi IVA in via prioritaria anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, secondo il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Prima della modifica descritta, l'accesso ai rimborsi IVA prioritari, per quanto riguarda il settore edile, era riconosciuto ai soli soggetti subappaltatori per i servizi resi in reverse charge in forza della lettera a) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni poste dal DM 22.3.2007 per ottenere la priorità nel rimborso. Quindi:
- il richiedente deve svolgere l'attività da almeno 3 anni;
- l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso dev'essere di importo almeno pari a 3.000 euro (per i rimborsi trimestrali) e pari almeno al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
L'estensione del beneficio dei rimborsi IVA prioritari di cui al DM 29.4.2016 è riconosciuta a partire dalla richiesta di rimborso relativa al secondo trimestre 2016, mediante impiego del modello TR. Il termine per presentare l'istanza è l'1.8.2016 (il 31.7.2016 è un giorno festivo), al quale dovrebbe sommarsi il rinvio dei termini previsto per gli adempimenti fiscali che scadono dall'1.8 al 20.8, con la conseguenza che il termine ultimo sarebbe il giorno 22.8.2016 (il 20.8.2016 cade di sabato).
Fonte: DM 29.4.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Rimborsi IVA prioritari “ampi” per il settore dell’edilizia" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego