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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016   Data : 15/07/2016
La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016
Il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2016, reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, prevede che scadranno il 22.8.2016, tra l'altro:
- le presentazioni telematiche del modello 770 (ordinario e semplificato) e del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA a credito del secondo trimestre 2016;
- i versamenti della seconda o terza rata delle imposte e dei contributi risultanti dal modello UNICO delle persone fisiche non titolari di partita IVA, che hanno effettuato il versamento della prima rata rispettivamente entro il 6.7.2016 o entro il 16.6.2016.
L'Autore ricorda che l'invio del modello IVA TR in agosto determina la proroga al 16.9.2016 della compensazione in F24 del credito per importi superiori a 5.000,00 euro. Per effettuare tali compensazioni dal 16 agosto è necessario effettuare la trasmissione telematica nel mese di luglio, posto che, per importi superiori a 5.000,00 euro euro, il credito IVA trimestrale può essere compensato in F24 a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge.
La proroga al 22.8.2016 interessa, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2016 (risposta 8.8), anche le CU 2016, relative al 2015, che "non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata". Solo per questi modelli CU, infatti, la scadenza ordinaria del 7.3.2016 non è stata perentoria.
Fonte: Notiziario Eutekne – www.agenziaentrate.gov.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego