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07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016   Data : 15/07/2016
La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016
Il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2016, reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, prevede che scadranno il 22.8.2016, tra l'altro:
- le presentazioni telematiche del modello 770 (ordinario e semplificato) e del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA a credito del secondo trimestre 2016;
- i versamenti della seconda o terza rata delle imposte e dei contributi risultanti dal modello UNICO delle persone fisiche non titolari di partita IVA, che hanno effettuato il versamento della prima rata rispettivamente entro il 6.7.2016 o entro il 16.6.2016.
L'Autore ricorda che l'invio del modello IVA TR in agosto determina la proroga al 16.9.2016 della compensazione in F24 del credito per importi superiori a 5.000,00 euro. Per effettuare tali compensazioni dal 16 agosto è necessario effettuare la trasmissione telematica nel mese di luglio, posto che, per importi superiori a 5.000,00 euro euro, il credito IVA trimestrale può essere compensato in F24 a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge.
La proroga al 22.8.2016 interessa, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2016 (risposta 8.8), anche le CU 2016, relative al 2015, che "non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata". Solo per questi modelli CU, infatti, la scadenza ordinaria del 7.3.2016 non è stata perentoria.
Fonte: Notiziario Eutekne – www.agenziaentrate.gov.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego