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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016   Data : 15/07/2016
La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016
Il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2016, reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, prevede che scadranno il 22.8.2016, tra l'altro:
- le presentazioni telematiche del modello 770 (ordinario e semplificato) e del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA a credito del secondo trimestre 2016;
- i versamenti della seconda o terza rata delle imposte e dei contributi risultanti dal modello UNICO delle persone fisiche non titolari di partita IVA, che hanno effettuato il versamento della prima rata rispettivamente entro il 6.7.2016 o entro il 16.6.2016.
L'Autore ricorda che l'invio del modello IVA TR in agosto determina la proroga al 16.9.2016 della compensazione in F24 del credito per importi superiori a 5.000,00 euro. Per effettuare tali compensazioni dal 16 agosto è necessario effettuare la trasmissione telematica nel mese di luglio, posto che, per importi superiori a 5.000,00 euro euro, il credito IVA trimestrale può essere compensato in F24 a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge.
La proroga al 22.8.2016 interessa, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2016 (risposta 8.8), anche le CU 2016, relative al 2015, che "non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata". Solo per questi modelli CU, infatti, la scadenza ordinaria del 7.3.2016 non è stata perentoria.
Fonte: Notiziario Eutekne – www.agenziaentrate.gov.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego