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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016   Data : 15/07/2016
La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016
Il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2016, reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, prevede che scadranno il 22.8.2016, tra l'altro:
- le presentazioni telematiche del modello 770 (ordinario e semplificato) e del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA a credito del secondo trimestre 2016;
- i versamenti della seconda o terza rata delle imposte e dei contributi risultanti dal modello UNICO delle persone fisiche non titolari di partita IVA, che hanno effettuato il versamento della prima rata rispettivamente entro il 6.7.2016 o entro il 16.6.2016.
L'Autore ricorda che l'invio del modello IVA TR in agosto determina la proroga al 16.9.2016 della compensazione in F24 del credito per importi superiori a 5.000,00 euro. Per effettuare tali compensazioni dal 16 agosto è necessario effettuare la trasmissione telematica nel mese di luglio, posto che, per importi superiori a 5.000,00 euro euro, il credito IVA trimestrale può essere compensato in F24 a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge.
La proroga al 22.8.2016 interessa, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2016 (risposta 8.8), anche le CU 2016, relative al 2015, che "non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata". Solo per questi modelli CU, infatti, la scadenza ordinaria del 7.3.2016 non è stata perentoria.
Fonte: Notiziario Eutekne – www.agenziaentrate.gov.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego