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01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego

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Titolo: La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016   Data : 15/07/2016
La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016
Il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2016, reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, prevede che scadranno il 22.8.2016, tra l'altro:
- le presentazioni telematiche del modello 770 (ordinario e semplificato) e del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA a credito del secondo trimestre 2016;
- i versamenti della seconda o terza rata delle imposte e dei contributi risultanti dal modello UNICO delle persone fisiche non titolari di partita IVA, che hanno effettuato il versamento della prima rata rispettivamente entro il 6.7.2016 o entro il 16.6.2016.
L'Autore ricorda che l'invio del modello IVA TR in agosto determina la proroga al 16.9.2016 della compensazione in F24 del credito per importi superiori a 5.000,00 euro. Per effettuare tali compensazioni dal 16 agosto è necessario effettuare la trasmissione telematica nel mese di luglio, posto che, per importi superiori a 5.000,00 euro euro, il credito IVA trimestrale può essere compensato in F24 a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge.
La proroga al 22.8.2016 interessa, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2016 (risposta 8.8), anche le CU 2016, relative al 2015, che "non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata". Solo per questi modelli CU, infatti, la scadenza ordinaria del 7.3.2016 non è stata perentoria.
Fonte: Notiziario Eutekne – www.agenziaentrate.gov.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego