Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore   Data : 15/07/2016
Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore
Scade lunedì 18.7.2016 il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, per i contribuenti senza studi di settore, per i quali non si applica la proroga disposta con il DPCM 15.6.2016. A titolo esemplificativo, sono interessati dalla scadenza:
- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri contabili, in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Devono effettuare il versamento entro il predetto termine anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, in relazione ai versamenti diversi dai contributi dovuti alla Gestione INPS artigiani o commercianti. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito (ris. 173/2007 e 59/2013) che:
- la proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale;
- la proroga riguarda però solo il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale, poiché i soci devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, mentre le imposte dovute rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 16.7.2007 n. 173 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2016 - "Versamenti, ultimi giorni per i soggetti senza studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego