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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore   Data : 15/07/2016
Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore
Scade lunedì 18.7.2016 il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, per i contribuenti senza studi di settore, per i quali non si applica la proroga disposta con il DPCM 15.6.2016. A titolo esemplificativo, sono interessati dalla scadenza:
- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri contabili, in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Devono effettuare il versamento entro il predetto termine anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, in relazione ai versamenti diversi dai contributi dovuti alla Gestione INPS artigiani o commercianti. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito (ris. 173/2007 e 59/2013) che:
- la proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale;
- la proroga riguarda però solo il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale, poiché i soci devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, mentre le imposte dovute rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 16.7.2007 n. 173 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2016 - "Versamenti, ultimi giorni per i soggetti senza studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego