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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore   Data : 15/07/2016
Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore
Scade lunedì 18.7.2016 il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, per i contribuenti senza studi di settore, per i quali non si applica la proroga disposta con il DPCM 15.6.2016. A titolo esemplificativo, sono interessati dalla scadenza:
- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri contabili, in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Devono effettuare il versamento entro il predetto termine anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, in relazione ai versamenti diversi dai contributi dovuti alla Gestione INPS artigiani o commercianti. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito (ris. 173/2007 e 59/2013) che:
- la proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale;
- la proroga riguarda però solo il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale, poiché i soci devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, mentre le imposte dovute rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 16.7.2007 n. 173 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2016 - "Versamenti, ultimi giorni per i soggetti senza studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego