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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore   Data : 15/07/2016
Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore
Scade lunedì 18.7.2016 il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, per i contribuenti senza studi di settore, per i quali non si applica la proroga disposta con il DPCM 15.6.2016. A titolo esemplificativo, sono interessati dalla scadenza:
- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri contabili, in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Devono effettuare il versamento entro il predetto termine anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, in relazione ai versamenti diversi dai contributi dovuti alla Gestione INPS artigiani o commercianti. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito (ris. 173/2007 e 59/2013) che:
- la proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale;
- la proroga riguarda però solo il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale, poiché i soci devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, mentre le imposte dovute rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 16.7.2007 n. 173 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2016 - "Versamenti, ultimi giorni per i soggetti senza studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego