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Titolo: L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono   Data : 15/07/2016
L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono
Ai fini dell'esenzione dall'IMU prevista dalla lett. h) dell'art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92 per i terreni agricoli siti in zone montane, nella circ. 14.7.2016 n. 4/DF, il Ministero dell'Ecomonia e delle Finanze ha precisato che in caso di fusione di Comuni, anche per incorporazione, occorre considerare l'ubicazione dei terreni e verificare se rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella C.M. 14.6.93 n. 9, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni originari si siano fusi in un Comune anche di nuova denominazione e, quindi, non presente nella circolare del 1993.
Pertanto, in caso di fusione di:
- due Comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo Comune sono totalmente esenti;
- un Comune esente con uno non esente (in quanto non incluso nell'elenco allegato alla C.M. 9/93), beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del Comune esente prima della fusione;
- un Comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del Comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel Comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due Comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei Comuni che hanno dato origine al nuovo Comune.
Fonte: Circolare Min. Economia e Finanze 14.7.2016 n. 4/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2016 - "Esenzione IMU per terreni agricoli anche post fusione di Comuni" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego