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17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente   Data : 18/07/2016
Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente
Con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione con cui sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti i processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentire a questi una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:
- il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;
- l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC, oppure via posta ordinaria e sono consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.
A seguito del ricevimento delle comunicazioni, i contribuenti hanno la possibilità di comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti, nonché regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale, secondo le modalità previste dall'art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.
Considerato l’avvio sperimentale, positivo, del 730 Precompilato e dell’Unico Precompilato, purtroppo esclusivamente disponibile al singolo contribuente e non all’eventuale intermediario delegato, sarebbe opportuno che l’Agenzia mettesse a disposizione le informazioni a sua conoscenza prima dell’inoltro dei rilievi consentendo all’intermediario la consultazione ed il confronto di detti dati con il contribuente all’inizio del periodo d’imposta al fine di permettere all’intermediario delegato una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Purtroppo accade spesso che l’invio delle C.U., a mezzo posta ordinaria, avvenga oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un confronto aperto con le associazioni dei tributaristi e gli ordini professionali ridurrebbe di buon grado errori ed omissioni che il più delle volte sono totalmente involontari
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 112072 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia per chiudere le verifiche" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego