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12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente   Data : 18/07/2016
Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente
Con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione con cui sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti i processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentire a questi una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:
- il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;
- l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC, oppure via posta ordinaria e sono consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.
A seguito del ricevimento delle comunicazioni, i contribuenti hanno la possibilità di comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti, nonché regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale, secondo le modalità previste dall'art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.
Considerato l’avvio sperimentale, positivo, del 730 Precompilato e dell’Unico Precompilato, purtroppo esclusivamente disponibile al singolo contribuente e non all’eventuale intermediario delegato, sarebbe opportuno che l’Agenzia mettesse a disposizione le informazioni a sua conoscenza prima dell’inoltro dei rilievi consentendo all’intermediario la consultazione ed il confronto di detti dati con il contribuente all’inizio del periodo d’imposta al fine di permettere all’intermediario delegato una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Purtroppo accade spesso che l’invio delle C.U., a mezzo posta ordinaria, avvenga oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un confronto aperto con le associazioni dei tributaristi e gli ordini professionali ridurrebbe di buon grado errori ed omissioni che il più delle volte sono totalmente involontari
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 112072 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia per chiudere le verifiche" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego