Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente   Data : 18/07/2016
Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente
Con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione con cui sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti i processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentire a questi una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:
- il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;
- l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC, oppure via posta ordinaria e sono consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.
A seguito del ricevimento delle comunicazioni, i contribuenti hanno la possibilità di comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti, nonché regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale, secondo le modalità previste dall'art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.
Considerato l’avvio sperimentale, positivo, del 730 Precompilato e dell’Unico Precompilato, purtroppo esclusivamente disponibile al singolo contribuente e non all’eventuale intermediario delegato, sarebbe opportuno che l’Agenzia mettesse a disposizione le informazioni a sua conoscenza prima dell’inoltro dei rilievi consentendo all’intermediario la consultazione ed il confronto di detti dati con il contribuente all’inizio del periodo d’imposta al fine di permettere all’intermediario delegato una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Purtroppo accade spesso che l’invio delle C.U., a mezzo posta ordinaria, avvenga oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un confronto aperto con le associazioni dei tributaristi e gli ordini professionali ridurrebbe di buon grado errori ed omissioni che il più delle volte sono totalmente involontari
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 112072 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia per chiudere le verifiche" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego