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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
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Titolo: Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente   Data : 18/07/2016
Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente
Con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione con cui sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti i processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentire a questi una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:
- il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;
- l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC, oppure via posta ordinaria e sono consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.
A seguito del ricevimento delle comunicazioni, i contribuenti hanno la possibilità di comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti, nonché regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale, secondo le modalità previste dall'art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.
Considerato l’avvio sperimentale, positivo, del 730 Precompilato e dell’Unico Precompilato, purtroppo esclusivamente disponibile al singolo contribuente e non all’eventuale intermediario delegato, sarebbe opportuno che l’Agenzia mettesse a disposizione le informazioni a sua conoscenza prima dell’inoltro dei rilievi consentendo all’intermediario la consultazione ed il confronto di detti dati con il contribuente all’inizio del periodo d’imposta al fine di permettere all’intermediario delegato una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Purtroppo accade spesso che l’invio delle C.U., a mezzo posta ordinaria, avvenga oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un confronto aperto con le associazioni dei tributaristi e gli ordini professionali ridurrebbe di buon grado errori ed omissioni che il più delle volte sono totalmente involontari
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 112072 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia per chiudere le verifiche" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego