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Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

Records 921 to 930 of 2397
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Titolo: Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente   Data : 18/07/2016
Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente
Con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione con cui sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti i processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentire a questi una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:
- il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;
- l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC, oppure via posta ordinaria e sono consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.
A seguito del ricevimento delle comunicazioni, i contribuenti hanno la possibilità di comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti, nonché regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale, secondo le modalità previste dall'art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.
Considerato l’avvio sperimentale, positivo, del 730 Precompilato e dell’Unico Precompilato, purtroppo esclusivamente disponibile al singolo contribuente e non all’eventuale intermediario delegato, sarebbe opportuno che l’Agenzia mettesse a disposizione le informazioni a sua conoscenza prima dell’inoltro dei rilievi consentendo all’intermediario la consultazione ed il confronto di detti dati con il contribuente all’inizio del periodo d’imposta al fine di permettere all’intermediario delegato una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Purtroppo accade spesso che l’invio delle C.U., a mezzo posta ordinaria, avvenga oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un confronto aperto con le associazioni dei tributaristi e gli ordini professionali ridurrebbe di buon grado errori ed omissioni che il più delle volte sono totalmente involontari
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 112072 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia per chiudere le verifiche" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego