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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%   Data : 18/07/2016
Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%
Con la circ. n. 31 del 15.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di persone svantaggiate.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960 - 963 della L. 208/2015), non è più possibile, per le cooperative sociali, optare per il regime di maggior favore fra esenzione e imponibilità ai fini IVA. Infatti, sebbene tali soggetti siano assimilati di diritto alle ONLUS, con l'abrogazione dell'art. 1 co. 331 della L. 296/2006, le prestazioni socio-assistenziali da essi rese sono ora assoggettate alla nuova aliquota IVA del 5%.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che, al fine di individuare la disciplina IVA applicabile alle operazioni effettuate dal 2016, occorre considerare la data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto sottostante. Si tratta di atti che hanno luogo con il perfezionamento delle procedure di affidamento dei servizi e con l'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente; diversamente, non rileva la data di accreditamento della cooperativa, ancorché la stessa costituisca un prerequisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "Regime IVA delle coop sociali secondo la data di stipula della concessione" - Cosentino - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego