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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%   Data : 18/07/2016
Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%
Con la circ. n. 31 del 15.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di persone svantaggiate.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960 - 963 della L. 208/2015), non è più possibile, per le cooperative sociali, optare per il regime di maggior favore fra esenzione e imponibilità ai fini IVA. Infatti, sebbene tali soggetti siano assimilati di diritto alle ONLUS, con l'abrogazione dell'art. 1 co. 331 della L. 296/2006, le prestazioni socio-assistenziali da essi rese sono ora assoggettate alla nuova aliquota IVA del 5%.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che, al fine di individuare la disciplina IVA applicabile alle operazioni effettuate dal 2016, occorre considerare la data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto sottostante. Si tratta di atti che hanno luogo con il perfezionamento delle procedure di affidamento dei servizi e con l'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente; diversamente, non rileva la data di accreditamento della cooperativa, ancorché la stessa costituisca un prerequisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "Regime IVA delle coop sociali secondo la data di stipula della concessione" - Cosentino - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego