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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%   Data : 18/07/2016
Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%
Con la circ. n. 31 del 15.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di persone svantaggiate.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960 - 963 della L. 208/2015), non è più possibile, per le cooperative sociali, optare per il regime di maggior favore fra esenzione e imponibilità ai fini IVA. Infatti, sebbene tali soggetti siano assimilati di diritto alle ONLUS, con l'abrogazione dell'art. 1 co. 331 della L. 296/2006, le prestazioni socio-assistenziali da essi rese sono ora assoggettate alla nuova aliquota IVA del 5%.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che, al fine di individuare la disciplina IVA applicabile alle operazioni effettuate dal 2016, occorre considerare la data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto sottostante. Si tratta di atti che hanno luogo con il perfezionamento delle procedure di affidamento dei servizi e con l'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente; diversamente, non rileva la data di accreditamento della cooperativa, ancorché la stessa costituisca un prerequisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "Regime IVA delle coop sociali secondo la data di stipula della concessione" - Cosentino - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego