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Data Titolo Sezione Autore
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 In attesa di pubblicazione le modalità di richiesta del credito d’imposta per il ricorso all’arbitrato S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
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Titolo: Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%   Data : 18/07/2016
Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5%
Con la circ. n. 31 del 15.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di persone svantaggiate.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960 - 963 della L. 208/2015), non è più possibile, per le cooperative sociali, optare per il regime di maggior favore fra esenzione e imponibilità ai fini IVA. Infatti, sebbene tali soggetti siano assimilati di diritto alle ONLUS, con l'abrogazione dell'art. 1 co. 331 della L. 296/2006, le prestazioni socio-assistenziali da essi rese sono ora assoggettate alla nuova aliquota IVA del 5%.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che, al fine di individuare la disciplina IVA applicabile alle operazioni effettuate dal 2016, occorre considerare la data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto sottostante. Si tratta di atti che hanno luogo con il perfezionamento delle procedure di affidamento dei servizi e con l'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente; diversamente, non rileva la data di accreditamento della cooperativa, ancorché la stessa costituisca un prerequisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2016 - "Regime IVA delle coop sociali secondo la data di stipula della concessione" - Cosentino - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego