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Data Titolo Sezione Autore
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI   Data : 18/07/2016
Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI
Entro il 30.6.2016 doveva essere presentata la dichiarazione IMU/TASI nel caso in cui, nel corso dell'anno 2015, si siano verificate variazioni che, per una qualsivoglia ragione, comportano una diversa imposta dovuta. L'obbligo della denuncia IMU, peraltro, permane soltanto in casi particolari (ad esempio per fruire di agevolazioni); non sussiste, infatti, l'obbligo dichiarativo per la gran parte delle variazioni immobiliari che, transitando per il sistema di interscambio dei dati catastali, sono comunque conoscibili da parte dei Comuni (per gli atti notarili, grazie all'utilizzo del MUI).
L'omessa dichiarazione è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50,00 euro (art. 1 co. 696 della L. 147/2013).
Per effetto dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, "salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà".
Quindi, se la dichiarazione per le variazioni del 2015 viene presentata entro il 30.7.2016, la sanzione è dal 50% al 100% dell'imposta non versata, con un minimo di 25,00 euro (a ben vedere, vi sono spazi per sostenere che, in base al sistema normativo vigente, a prescindere dal ravvedimento, sussista la sanzione dimezzata se la dichiarazione viene presentata entro il 22.8.2016 in virtù della sospensione feriale degli adempimenti e dei versamenti fiscali).
L'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 prevede che, nel caso della dichiarazione omessa, il ravvedimento operoso può avvenire entro 90 giorni dal termine di scadenza, versando le sanzioni ridotte a 1/10 del minimo.
Di conseguenza, la sanzione è pari:
- al 5% (1/10 del 50%) se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla violazione, ossia entro il 30.7.2016 (che potrebbe diventare il 22.8.2016);
- al 10% (1/10 del 100%) se il ravvedimento avviene da 31 a 90 giorni dalla violazione, ossia dal 31.7.2016 al 28.9.2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.7.2016 - "Ravvedimento per l’omessa dichiarazione IMU/TASI" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego