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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI   Data : 18/07/2016
Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI
Entro il 30.6.2016 doveva essere presentata la dichiarazione IMU/TASI nel caso in cui, nel corso dell'anno 2015, si siano verificate variazioni che, per una qualsivoglia ragione, comportano una diversa imposta dovuta. L'obbligo della denuncia IMU, peraltro, permane soltanto in casi particolari (ad esempio per fruire di agevolazioni); non sussiste, infatti, l'obbligo dichiarativo per la gran parte delle variazioni immobiliari che, transitando per il sistema di interscambio dei dati catastali, sono comunque conoscibili da parte dei Comuni (per gli atti notarili, grazie all'utilizzo del MUI).
L'omessa dichiarazione è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50,00 euro (art. 1 co. 696 della L. 147/2013).
Per effetto dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, "salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà".
Quindi, se la dichiarazione per le variazioni del 2015 viene presentata entro il 30.7.2016, la sanzione è dal 50% al 100% dell'imposta non versata, con un minimo di 25,00 euro (a ben vedere, vi sono spazi per sostenere che, in base al sistema normativo vigente, a prescindere dal ravvedimento, sussista la sanzione dimezzata se la dichiarazione viene presentata entro il 22.8.2016 in virtù della sospensione feriale degli adempimenti e dei versamenti fiscali).
L'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 prevede che, nel caso della dichiarazione omessa, il ravvedimento operoso può avvenire entro 90 giorni dal termine di scadenza, versando le sanzioni ridotte a 1/10 del minimo.
Di conseguenza, la sanzione è pari:
- al 5% (1/10 del 50%) se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla violazione, ossia entro il 30.7.2016 (che potrebbe diventare il 22.8.2016);
- al 10% (1/10 del 100%) se il ravvedimento avviene da 31 a 90 giorni dalla violazione, ossia dal 31.7.2016 al 28.9.2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.7.2016 - "Ravvedimento per l’omessa dichiarazione IMU/TASI" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego