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26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
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06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
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Titolo: Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente   Data : 19/07/2016
Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente
Con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione con cui sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni riguardanti i processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie, al fine di consentire a questi ultimi una valutazione circa la possibilità di regolarizzare errori e omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste.
Analoga comunicazione è stata pubblicata nella home page dell’agenzia nella stessa data. Nella comunicazione l’Agenzia informa, intermediari e contribuenti, che a partire dal 21 luglio 2016 e nei giorni immediatamente successivi la stessa provvede, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento agli anni 2013/2014.
Gli intermediari potranno utilizzare la nuova versione dell’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.
Nel provvedimento si dà atto che i dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:
·        il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;
·        l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.
Il provvedimento prevede che le comunicazioni siano inviate tramite PEC, oppure via posta ordinaria e sono, comunque, consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.
A seguito del ricevimento delle comunicazioni, i contribuenti, direttamente oppure tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, hanno la possibilità di richiedere ulteriori informazioni oppure di comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti. Nel provvedimento è previsto che i contribuenti, destinatari di un processo verbale, possono regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1, lettera b-quater) del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.
Appare opportuno sottolineare che oggi il contribuente ha più tempo per rimediare alla violazione commessa grazie al nuovo ravvedimento lunghissimo per sanare la propria situazione anche dopo oltre 1 anno.
Fino ad oggi infatti erano previste tre forme di ravvedimento sprint, breve e lungo, il primo prevedeva una sanzione ridotta dello 0,2% se si rimediava alla violazione entro il 14° giorno, il secondo 0,3% se il pagamento avveniva dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria e 3,75% per i versamenti dal 31° giorno in poi ma entro l'anno.
Il nuovo ravvedimento invece non pone limiti temporali, nel senso che fino a quando l'Amministrazione non notifica la violazione, il contribuente può rimediare quindi anche dopo 2 anni dalla data di scadenza originaria, calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione. Tale ravvedimento lungo però può essere utilizzato solo in caso di tributi e dichiarazioni facenti capo all'Agenzia delle Entrate quindi in caso di errori, ritardi o omissioni concernenti IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo, successione ecc mentre non si applica a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.
 
Tabella ravvedimento in vigore dall’1.1.2016
 
Tipo di ravvedimento
Sanzione
Ravvedimento sprint - entro 14 giorni dalla scadenza
0,1%
Ravvedimento breve - tra il 15° ed il 30° giorno
1,5%
Ravvedimento intermedio
tra il 31° giorno ma entro 90 giorni
1,67%
(1/9 del minimo, pari al 15%)
Ravvedimento entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva
4,2%
(1/7 del minimo)
Ravvedimento lunghissimo se la violazione viene sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva
5% (1/6 del minimo)
 
Oltre all’imposta ed alle sanzioni sono dovuti gli interessi che decorrono dalla scadenza originaria del tributo.
Considerato l’avvio sperimentale del 730 Precompilato e dell’Unico Precompilato, purtroppo esclusivamente disponibile nel “Cassetto fiscale” di ogni singolo contribuente ma non accessibile dall’eventuale intermediario delegato, sarebbe utile ed opportuno che l’Agenzia mettesse a disposizione al contribuente, ma innanzitutto all’intermediario, le informazioni a sua conoscenza prima dell’inoltro dei rilievi, ciò anche al fine di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, consentendo all’intermediario la consultazione ed il confronto di detti dati con il contribuente.
Da un’attenta lettura dei modelli precompilati è possibile rilevare numerosi dati quali, ad esempio: la presenza di proprietà immobiliari pervenute a seguito di atti di acquisto o successione, polizze assicurative, redditi occasionali, C.U. relativi alle Casse Edili ed all’INPS, apertura di fondi relativi alla previdenza complementare, interessi su mutui ipotecari, oltre alle consuete spese mediche e funebri.
Occorre osservare che sebbene gli intermediari provvedano a comunicare all’Agenzia delle Entrate, in tempi certi, i dati necessari alla compilazione dei modelli 730 e Unico PF Precompilati, così non si può dire del sostituto il quale si dimentica di inviare l’opportuna documentazione al sostituito oppure la invia oltre i termini di liquidazione e/o presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sempre si auspica e si continua a ribadire che un confronto aperto con le associazioni dei tributaristi e ordini professionali ridurrebbe di buon grado errori ed omissioni che il più delle volte sono totalmente involontari; occorre che l’Agenzia impari a confrontarsi con chi sul territorio opera effettivamente anziché limitarsi ad inventare norme e scadenza di difficile attuazione.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego