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14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego

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Titolo: La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità   Data : 19/07/2016
La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità
L'art. 1 co. 910 della L. 208/2015 ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel reddito agrario la produzione e la cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo stesso.
In relazione a tale novità l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.7.2016 n. 54, ha chiarito che, in ragione dell'assimilazione alle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 terzo comma c.c., la prevalenza deve essere estesa anche alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali. Il requisito risulta soddisfatto quando i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività di produzione di energia, e ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia di quantità superiore, a quelli acquistati da terzi.
Nel caso in cui tale raffronto non sia possibile, in quanto si tratta di beni di natura diversa, occorre fare riferimento al valore degli stessi rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Si ha prevalenza quando il valore dei beni prodotti internamente risulta superiore al costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti di terzi.
In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia da tali fonti saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d'impresa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.7.2016 n. 54 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Cessione di energia da rinnovabili agroforestali non sempre nel reddito agrario" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego