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02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego

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Titolo: La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità   Data : 19/07/2016
La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità
L'art. 1 co. 910 della L. 208/2015 ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel reddito agrario la produzione e la cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo stesso.
In relazione a tale novità l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.7.2016 n. 54, ha chiarito che, in ragione dell'assimilazione alle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 terzo comma c.c., la prevalenza deve essere estesa anche alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali. Il requisito risulta soddisfatto quando i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività di produzione di energia, e ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia di quantità superiore, a quelli acquistati da terzi.
Nel caso in cui tale raffronto non sia possibile, in quanto si tratta di beni di natura diversa, occorre fare riferimento al valore degli stessi rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Si ha prevalenza quando il valore dei beni prodotti internamente risulta superiore al costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti di terzi.
In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia da tali fonti saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d'impresa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.7.2016 n. 54 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Cessione di energia da rinnovabili agroforestali non sempre nel reddito agrario" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego