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29/11/2016 In arrivo i preavvisi di irregolarità nel modello 770 S.M.Perego
29/11/2016 Operativa la legge sul “Dopo di noi” S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
29/11/2016 On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni S.M.Perego
30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare   Data : 19/07/2016
Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare
Le novità introdotte al DLgs. 102/2014, in materia di efficienza energetica, confermano il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.
In particolare, il Dlgs. 102/2014 stabilisce:
- che in caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento o di impianto centralizzato condominiale, le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, dovranno installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio;
- che il contatore dovrà riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo di utilizzo dell’energia (gas o altro vettore energetico) e sulle relative fasce temporali;
- che successivamente al punto di consegna (riferito all’intero edificio), occorrerà contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari e, in caso di supercondominio, anche del singolo edificio;
- al 31.12.2016 la scadenza per gli adempimenti, sottolineando l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione non solo in caso di ripartizione, ma anche in caso di fornitura.
Fonte: Dlgs. 102/2014 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego