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Data Titolo Sezione Autore
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
08/12/2018 Parte la registrazione massiva dell’indirizzo telematico S.M.Perego
12/12/2018 Fattura elettronica tra bufale e realtà S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
12/12/2018 Riaperta l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
14/12/2018 Fatturazione elettronica Novità del DL 119/2018 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare   Data : 19/07/2016
Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare
Le novità introdotte al DLgs. 102/2014, in materia di efficienza energetica, confermano il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.
In particolare, il Dlgs. 102/2014 stabilisce:
- che in caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento o di impianto centralizzato condominiale, le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, dovranno installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio;
- che il contatore dovrà riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo di utilizzo dell’energia (gas o altro vettore energetico) e sulle relative fasce temporali;
- che successivamente al punto di consegna (riferito all’intero edificio), occorrerà contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari e, in caso di supercondominio, anche del singolo edificio;
- al 31.12.2016 la scadenza per gli adempimenti, sottolineando l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione non solo in caso di ripartizione, ma anche in caso di fornitura.
Fonte: Dlgs. 102/2014 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego