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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare   Data : 19/07/2016
Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare
Le novità introdotte al DLgs. 102/2014, in materia di efficienza energetica, confermano il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.
In particolare, il Dlgs. 102/2014 stabilisce:
- che in caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento o di impianto centralizzato condominiale, le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, dovranno installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio;
- che il contatore dovrà riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo di utilizzo dell’energia (gas o altro vettore energetico) e sulle relative fasce temporali;
- che successivamente al punto di consegna (riferito all’intero edificio), occorrerà contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari e, in caso di supercondominio, anche del singolo edificio;
- al 31.12.2016 la scadenza per gli adempimenti, sottolineando l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione non solo in caso di ripartizione, ma anche in caso di fornitura.
Fonte: Dlgs. 102/2014 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego