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Data Titolo Sezione Autore
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
23/04/2016 Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

Records 771 to 780 of 2397
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Titolo: Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare   Data : 19/07/2016
Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare
Le novità introdotte al DLgs. 102/2014, in materia di efficienza energetica, confermano il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.
In particolare, il Dlgs. 102/2014 stabilisce:
- che in caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento o di impianto centralizzato condominiale, le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, dovranno installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio;
- che il contatore dovrà riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo di utilizzo dell’energia (gas o altro vettore energetico) e sulle relative fasce temporali;
- che successivamente al punto di consegna (riferito all’intero edificio), occorrerà contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari e, in caso di supercondominio, anche del singolo edificio;
- al 31.12.2016 la scadenza per gli adempimenti, sottolineando l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione non solo in caso di ripartizione, ma anche in caso di fornitura.
Fonte: Dlgs. 102/2014 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego