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26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego

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Titolo: Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016   Data : 19/07/2016
Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016
Alcuni chiarimenti ufficiali concernenti la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime di vantaggio sono stati estesi anche al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, ad opera della circ. Agenzia delle Entrate 10/2016.
È analogo il comportamento da osservare in caso di cessazione dell'attività in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività. L'imprenditore o il lavoratore autonomo soggetto al regime forfetario che cessa l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti, è tenuto ad adempiere agli ordinari obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM di UNICO, e non può chiudere la partita IVA. Inoltre, la cessazione della partita IVA non potrà essere chiesta fino a quando non siano state ricevute tutte le fatture relative alle operazioni passive effettuate, tenuto conto dell'obbligo di regolarizzare le fatture omesse, ovvero emesse in forma irregolare, imposto al cessionario o committente dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. In alternativa, è possibile scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria.
Analogie si presentano anche in tema di deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Al riguardo, analogamente al regime ex DL 98/2011, l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente, che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. di cui il soggetto è a carico.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Elementi in comune tra regime di vantaggio e forfetario in UNICO" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego