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23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016   Data : 19/07/2016
Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016
Alcuni chiarimenti ufficiali concernenti la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime di vantaggio sono stati estesi anche al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, ad opera della circ. Agenzia delle Entrate 10/2016.
È analogo il comportamento da osservare in caso di cessazione dell'attività in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività. L'imprenditore o il lavoratore autonomo soggetto al regime forfetario che cessa l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti, è tenuto ad adempiere agli ordinari obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM di UNICO, e non può chiudere la partita IVA. Inoltre, la cessazione della partita IVA non potrà essere chiesta fino a quando non siano state ricevute tutte le fatture relative alle operazioni passive effettuate, tenuto conto dell'obbligo di regolarizzare le fatture omesse, ovvero emesse in forma irregolare, imposto al cessionario o committente dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. In alternativa, è possibile scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria.
Analogie si presentano anche in tema di deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Al riguardo, analogamente al regime ex DL 98/2011, l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente, che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. di cui il soggetto è a carico.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Elementi in comune tra regime di vantaggio e forfetario in UNICO" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego